Decreto Aree Idonee

Decreto Aree Idonee

La nuova bozza del Decreto Aree Idonee, licenziata dal Governo, accoglie alcune proposte di modifica emerse dal passaggio in commissione Energia e Ambiente della Conferenza delle Regioni. Novità sui target di burden sharing, con una partenza più soft.

 

Passi avanti per il Decreto Aree Idonee (bozza 2024), il provvedimento con cui si ripartisce tra Regioni e Province autonome l’obiettivo di 80 GW di rinnovabili al 2030. L’atto ministeriale ha oggi una nuova versione, frutto del passaggio in commissione Energia e Ambiente della Conferenza delle Regioni e di alcune modifiche proposte dagli enti territoriali e approvate dall’ufficio legislativo di Palazzo Chigi. 

Le norme in questione hanno suscitato non poche tensioni in questi mesi. Le Amministrazioni regionali avevano lamentato fin da subito la necessità di un ruolo più centrale negli iter decisionali. Così come una maggiore chiarezza nei principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee agli impianti rinnovabili. Tutti elementi (in parte) recepiti nell’ultima versione 2024.

 

La prima grande modifica introdotta nel decreto riguarda il Burden Sharing, ossia la ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome. Nonostante l’obiettivo finale rimanga lo stesso, ossia 80 GW di rinnovabili al 2030, i target annuali territoriali appaiono tutti modificati rispetto allo schema originale del Decreto Aree Idonee. E il calcolo per il raggiungimento degli obiettivi arretra di un anno. Saranno contati i nuovi impianti entrati in esercizio e le nuove aggiunte di potenza derivanti da interventi di rifacimento a partire dal 1°gennaio 2021 anziché dal 2022.

Il contributo maggiore? Sempre quello della Sicilia con oltre 10 GW per la fine del decennio, seguita dalla Lombardia (8,7 GW) e dalla Puglia (7,3 GW).

Regioni e Province avranno 180 giorni per individuare sul loro territorio con propria legge quattro tipologie di zone:

  • Le aree idonee: caratterizzate da un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a rinnovabili.
  • Le aree non idonee: le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base delle linee guida governative già emanate.
  • Le aree ordinarie, ossia aree diverse dalle precedenti in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari.
  • Le aree vietate, zone che in base alle nuove norme introdotte con l’art.5 del DL Agricoltura sono precluse agli impianti fotovoltaici a terra.

Il potere di definire zone “appropriate e non” rimane, dunque, in mano alle autorità regionali e provinciali, ma, in caso di mancata adozione delle legge nei termini previsti e dopo un richiamo ufficiale con nuovo termine, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotterà “le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi”.

Torna al blog